La Cassazione, con l’ordinanza n. 33681 del 16 novembre 2022, ha ribadito come l’attività accertativa degli enti locali, oltre ad essere soggetta al termine di decadenza, è anche soggetta al termine di prescrizione quinquennale.
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Si tratta di un principio fondamentale perché, a differenza di quanto previsto per la decadenza, ai fini della tempestività della interruzione del termine di prescrizione occorre che l’atto interruttivo pervenga, entro il termine quinquennale, alla conoscenza del debitore.
Ciò significa che entro detto termine, pena la prescrizione del diritto al credito del Comune, ad esempio per Imu, l’avviso di accertamento deve pervenire al contribuente. A nulla rilevando la data, antecedente, di spedizione dell’atto.
In pratica si tratta del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione che trova sempre applicazione in materia di decadenza.
Ne consegue che la data in cui il Comune ha posto in essere gli adempimenti, necessari ai fini della notifica dell’atto, è rilevante esclusivamente per il rispetto dei termini di decadenza. Tale termine, in caso di spedizione postale di un avviso di accertamento, si intende osservato se, entro il medesimo termine,il Comune abbia affidato la spedizione, a nulla rilevando la data di consegna al contribuente, anche se successiva alla scadenza del termine.
Tuttavia, la superiore ordinanza 33681/2022, conferma che il principio di scissione soggettiva della notificazione non è estensibile alla prescrizione di cui all’art. 2934 c.c.
Di conseguenza il termine di prescrizione è rispettato se,entro la relativa scadenza, l’atto perviene alla conoscenza legale del destinatario. Evidentemente non necessariamente effettiva.
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Per completezza del commento è opportuno ricordare la sospensione causa Covid, disposta con l’art. 67 del D.l. n. 18 del 2920.
Con detto decreto è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dal giorno 8 marzo al 31 maggio ed è stato differito di 85 giorni l’ordinario termine del 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno della violazione.
Pertanto per le violazioni, commesse sino al 2019, il termine per l’accertamento non cadrà il 31 dicembre del quinto anno successivo ,ma il 26 marzo del sesto anno successivo.
Per quanto riguarda le violazioni commesse nell’anno 2017 devono essere accertate entro il prossimo 27 marzo 2023, in quanto il 26 cade di domenica.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cassazione-Civile-Ord. N. 33681 del 2022

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