Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n.7682 del 16 marzo 2023, hanno affermato due importanti principi:
1) Il deposito di un documento, ai fini probatori in un procedimento contenzioso, non rappresenta ” caso d’uso ” ai fini dell’imposta di registro ( art,6 DPR n.131/1986).
2) La scrittura privata non autenticata, di ricognizione di debito, avendo portata meramente ricognitiva di obbligazioni certe, non riguarda prestazioni a contenuto patrimoniale. Pertanto sconta l’imposta in misura fissa al verificarsi del caso d’uso.
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Atteso il conflitto interpretativo, in merito all’inquadramento della ricognizione di debito, e considerata l’importanza della questione relativa al caso d’uso, il primo presidente della Corte di Cassazione disponeva l’assegnazione del ricorso alle sezioni unite.
Queste, richiamando una serie di precedenti in materia, hanno affermato che la produzione di un atto, nei procedimenti giurisdizionali, non configura caso d’uso, in quanto, tale concetto, presuppone una iniziativa discrezionale di chi intenda conseguire dal deposito un determinato effetto.
Circa il regime impositivo, applicabile alla ricognizione di debito, le Sezioni unite hanno ritenuto preferibile l’impostazione secondo cui si tende a valorizzare la portata meramente dichiarativa del riconoscimento. In pratica si tratta di un atto da cui non discendono effetti reali né obbligatori, avente la specifica funzione di agevolare il creditore sul piano dell’onere della prova.

Avv. Salvatore Torchia

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