La Cassazione, con la Sentenza n. 8226 del 22 marzo 2023, ha stabilito che è inammissibile il ricorso del contribuente avverso la revoca parziale di un atto di accertamento emanato dall’amministrazione comunale.
Infatti, con la revoca parziale, non viene leso l’interesse del contribuente e non viene a configurarsi una nuova imposizione. Rimane quella precedente ridotta nel suo ammontare. Con la suindicata decisione la Suprema Corte, mutando il precedente orientamento espresso con la Sentenza n. 14243 del 2015, ha chiarito che all’ente locale non può essere impedito di emanare un provvedimento di annullamento parziale, in autotutela, del credito tributario accertato e di ridurre il quantum richiesto. Infatti, così procedendo, non è configurabile una nuova imposizione e di conseguenza è da escludere una lesione degli interessi del ricorrente.Peraltro, è da escludere anche una lesione dei suoi diritti di difesa in quanto, l’impugnativa relativa all’originaria pretesa, rimane “sub iudice”. Pertanto, non trattandosi di un nuovo accertamento, il provvedimento di rettifica non è autonomamente impugnabile.
Avv. Salvatore Torchia