Le Sezioni Unite della Cassazione, con la Sentenza n.9479 del 6 aprile 2023, hanno deciso che la clausola del contratto resta abusiva anche se il consumatore non si è opposto all’ingiunzione. Spetta quindi al giudice dell’esecuzione controllare se la clausola ha natura vessatoria, ad esempio perché deroga al foro del consumatore.
Si tratta di un’interessante decisione in quanto impone, al giudice che emette un decreto ingiuntivo, il controllo sul carattere abusivo delle clausole, in base agli elementi di fatto e di diritto. Inoltre la Cassazione chiarisce che lo stesso può esercitare poteri istruttori d’ufficio, ma sempre nei limiti del procedimento di ingiunzione.
A titolo di esempio chiedendo al ricorrente di produrre il contratto o fornire chiarimenti sulla qualifica di consumatore del debitore.
Comunque, di fronte ad un accertamento complesso, deve negare l’ingiunzione perché non può disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
Se invece il giudice concede l’ingiunzione deve emettere un decreto motivato che dà conto del controllo eseguito. Inoltre deve avvisare il consumatore che può proporre opposizione entro 40 giorni perché, in caso contrario, non può più fare valere il carattere abusivo delle clausole e il provvedimento, non opposto, diviene irrevocabile.
Orbene la sentenza delle Sezioni Unite è importante perché, quando il decreto non motiva sul punto, spetta al giudice dell’esecuzione controllare se ci sono clausole vessatorie che hanno effetto sull’esistenza o l’entità del credito.
E ciò fino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito, anche attraverso un’istruttoria sommaria.
Le parti vanno informate dell’esito del controllo e l’esecutato viene informato che ha 40 giorni di tempo per proporre opposizione all’ingiunzione, solo per fare accertare la natura vessatoria della clausola.
Fino a quando il giudice dell’opposizione non decide, niente vendita o assegnazione.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica la Sentenza in pdf: Cass. Civ. S.U. Sent. n. 9479 del 2023