La Cassazione, con l’Ordinanza n. 4720 del 15 febbraio 2023, ha osservato che: “è ammissibile l’appello che, pur non contenendo l’esatta trascrizione delle parti di motivazione della sentenza impugnata, evidenzi comunque delle chiare censure critiche alla stessa.”
Una Sentenza, emessa dalla C.T.R. campana, aveva rigettato un appello alla decisione di primo grado che aveva confermato un avviso di accertamento di tipo sintetico, emesso ai sensi dell’art. 38 comma 4 del DPR n. 600 del 1973.
Davanti alla Cassazione il ricorrente lamentava che l’appello era stato ritenuto inammissibile, per violazione dell’art.53 del d.lgs. n. 546 del n. 1992, perché lo stesso non conteneva i necessari motivi specifici di impugnazione o qualsiasi censura specifica alla sentenza impugnata.
Orbene la Cassazione ha accolto il ricorso del ricorrente, cassato la sentenza di della C.T.R. e rinviato a diversa sezione della stessa.
Infatti, pur ammettendo che nell’appello non fossero state trascritte le singole parti della motivazione della sentenza impugnata, ritenevano comunque che, dalla lettura complessiva del gravame, e a prescindere dalla fondatezza delle sue asserzioni, erano comunque rinvenibili delle censure critiche alla sentenza di primo grado.
Sulla base di tali elementi, pertanto, l’atto di appello era del tutto ammissibile, contenendo specifici motivi di critica alla sentenza di primo grado che come già detto, la C.T.R. aveva confermato.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ., sez. II, Ordinanza n. 4720 del 2022

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