La Cassazione, con l’ordinanza n. 11724 del 4 maggio 2023, ha chiarito che dopo la separazione dei coniugi, il genitore collocatario dei minori, non deve informare l’altro prima di affrontare le spese straordinarie per i figli.
Tuttavia, se l’ altro genitore rifiuta di pagare, spetta al giudice del merito verificare se dette spese rispondono all’interesse del minore e commisurarle rispetto a utilità e sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
La Suprema Corte ha in pratica stabilito che vige il principio di proporzionalità nel quantificare il mantenimento del minore a carico del genitore non collocatario.
Serve, dunque, una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre che la considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita goduto dallo stesso. In ogni caso le spese straordinarie non possono soddisfare le crescenti esigenze dei figli, che aumentano con l’età. Bisogna semmai adeguare, in modo proporzionale, l’assegno di mantenimento.
Il principio vale dopo la separazione personale dei coniugi, ma si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio in forza dell’art. 337 bis c.c.
Il riparto delle spese straordinarie, inoltre, non deve essere fissato nella misura di metà ciascuno fra i genitori separati o divorziati e per i figli nati fuori dal matrimonio. È, invece, determinato in misura proporzionale al reddito e alle risorse di ognuno, considerando anche il valore economico dei compiti domestici e di cura del minore, assunti da una o entrambe le parti.
Insomma vale il principio generale in materia di debito solidale.
Avv. Salvatore Torchia