La Cassazione, con l’ordinanza n. 13620 del 17 maggio 2023, ha affermato che la motivazione dell’avviso di accertamento, come quella di ogni provvedimento amministrativo, è improntata alla salvaguardia dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità che governano l’agire amministrativo.
Di conseguenza è carente di motivazione l’accertamento che presenta motivazioni concorrenti, ma discordanti tra di loro, e quindi inidonee a rappresentare il fulcro della pretesa.
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La Suprema Corte ha in pratica chiarito che il Fisco non può manifestare una motivazione incoerente, con funzione di riserva, perché in questo modo, lasciando la pubblica amministrazione arbitro di scegliere nel corso del contenzioso quella che più le convenga, espone la controparte ad una difesa difficile o talvolta impossibile.
In definitiva, stante che la motivazione è finalizzata a far comprendere il processo decisionale dell’ Autorità, al fine dell’eventuale opposizione, il contribuente deve avere la certezza degli elementi che costituiscono le ragioni della pretesa.
Il tutto in aderenza ai dettami costituzionali.
Avv. Salvatore Torchia