In tema di accertamento dei redditi di impresa con l’art. 24 della legge n.88 del 2009, con effetto retroattivo stante l’adeguamento al diritto dell’Unione Europea, è stata eliminata la presunzione legale di corrispondenza del corrispettivo della cessione dei beni immobili al valore normale degli stessi.
In pratica l’accertamento di un maggiore reddito, derivante dalla cessione di beni immobili, non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita e il valore del bene quale risulta dalle quotazioni Omi. Infatti le stesse non hanno più valore di presunzione legale, ma di presunzione semplice. Tuttavia la Suprema Corte, con la Sentenza n. 17189 del 15 giugno 2023, ha osservato che detta presunzione semplice può essere affiancata da altri elementi che riescono a denotare i caratteri di precisione e di gravità . E queste caratteristiche li hanno i dati delle agenzie immobiliari.
Avv. Salvatore Torchia