La controversia era sorta perché un legale aveva chiesto al Tribunale dei minori  la liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta a favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio. Liquidazione che non era stata fatta.
In seguito al giudizio di opposizione, il Presidente dell’ufficio giudiziario aveva accolto interamente la pretesa, ma nulla aveva statuito sulle spese di giudizio.
Da qui la censura che denunciava l’omessa pronuncia sulle spese di lite.
La Suprema Corte, pertanto, con l’Ordinanza n. 26688 del 18 settembre 2023, ha accolto la pretesa dell’avvocato liquidando lei stessa le spese, perché non servivano altri accertamenti in fatto.
Ha osservato che l’avvocato esercita personalmente la difesa nel procedimento per il compenso sul gratuito patrocinio, come consentito dal testo unico sulle spese di giustizia.  La circostanza  non esonera il giudice del merito dal liquidare le spettanze.
Peraltro, la Corte chiarisce come il mancato regolamento da parte del giudice, che avrebbe dovuto provvedere in sentenza, o in un altro provvedimento che definisce  il giudizio, l’indennità dovuta per il gratuito patrocinio, integra un vizio di omessa pronuncia che può essere riparato soltanto con l’impugnazione, se il provvedimento sulle spese non risulta nemmeno in parte motiva.
 Avv. Salvatore Torchia 
Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 26688 del 2023

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