La vertenza ha origine dalla circostanza che, in una società in accomandita semplice, uno dei tre soci era stato estromesso dall’attribuzione dei maggiori utili extra bilancio sul presupposto che, con delibera del 14 dicembre, era stato escluso dalla società.
Orbene la Suprema Corte, con la Sentenza n. 29775 del 26.10.2023, riformando la decisione della Ctr del Piemonte, ha stabilito che la disciplina applicabile all’esclusione del socio è dettata dall’art. 2287 c.c.
Questo prevede espressamente che, la delibera di esclusione, abbia effetto soltanto decorsi trenta giorni dalla sua comunicazione. A nulla rilevando che il socio ne fosse stato a conoscenza essendo stato presente al momento dell’adozione della delibera.
In pratica è indispensabile la comunicazione ufficiale perché, entro lo stesso termine di trenta giorni , il socio può spiegare opposizione.
È evidente, ha aggiunto la Cassazione, che la chiarezza del testo normativo non lascia dubbi interpretativi in ordine alla doppia rilevanza del termine di 30 gg., decorrenti dalla comunicazione della delibera al socio escluso.
Al suo decorso, infatti, è collocato sia il prodursi dell’ effetto costitutivo dello scioglimento del rapporto sociale, sia la decadenza dall’impugnazione.
Avv. Salvatore Torchia