Con il decreto 10 giugno 2005, pubblicato sulla G.U. n. 142 del 21 giugno 2005, il Ministero delle Attività Produttive ha provveduto ad aggiornare gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità ex legge 5 marzo 2001 n. 57.
I nuovi importi sono così stabiliti:
- Euro 674,78 per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità;
- Euro 39,37 per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.