La Suprema Corte, con la Sentenza n. 31667 del 14.11.2023, ha confermato l’assoggettamento delle aree in cui si producono rifiuti speciali al pagamento della parte di tributo che si riferisce alla quota fissa. Pertanto l’esenzione della Tari spetterà per la parte variabile. Inoltre a condizione che il contribuente provi di aver diritto alla agevolazione perché smaltisce in proprio i rifiuti speciali.
Peraltro, la parte fissa è sempre dovuta sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti.
Avv.Salvatore Torchia