La Cassazione, con ordinanza n. 33587 del primo dicembre 2023, ha evidenziato che l’esistenza di contabilità in nero o parallela, reperita dalla Guardia di Finanza nel corso delle verifiche, legittima l’utilizzo, da parte dell’Ufficio, del metodo di accertamento induttivo basato su di essa.
In sostanza la Suprema Corte, anche alla luce della sua costante e consolidata giurisprudenza, ha respinto il ricorso del contribuente, avverso un avviso di accertamento con il quale era stato contestato l’omesso versamento di ritenute Irpef . Ha quindi chiarito come la contabilità in nero o parallela costituisce un elemento probatorio,sia pure meramente presuntivo, legittimamente valutabile in relazione all’esistenza di operazioni non contabilizzate.
Essa rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge in materia.
Incombe al contribuente l’onere di fornire la prova contraria che, nel caso in specie, non ha fornito.
Avv.Salvatore Torchia