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In sostanza la Suprema Corte, anche alla luce della sua costante e consolidata giurisprudenza, ha respinto il ricorso del contribuente, avverso un avviso di accertamento con il quale era stato contestato l’omesso versamento di ritenute Irpef . Ha quindi chiarito come la contabilità in nero o parallela costituisce un elemento probatorio,sia pure meramente presuntivo, legittimamente valutabile in relazione all’esistenza di operazioni non contabilizzate.
Essa rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge in materia.
Incombe al contribuente l’onere di fornire la prova contraria che, nel caso in specie, non ha fornito.
Avv.Salvatore Torchia