La Cassazione, con la sentenza n.34855 del 13 dicembre 2023, ha ribadito che, il termine di 48 mesi per chiedere il rimborso di versamenti per imposte non dovute, si applica soltanto quando i versamenti non erano dovuti fin dall’origine.
Quando,invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, il termine è di due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Si tratta di una sentenza interessante, in tema di rimborso di somme pagate per imposte non dovute, anche se viene ribadito un principio che la Suprema Corte aveva già affermato in passato.
In pratica vengono precisati i termini entro i quali deve essere presentata la domanda di rimborso .
Ed allora, il termine è di 48 mesi dal versamento, ai sensi dell’art. 38 del DPR n.602 del 1973, qualora si tratta di versamenti non dovuti fin dall’origine. In altre parole effettuati dal contribuente per errore.
Quando invece il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento, allora è applicabile l’art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Di conseguenza, in questo caso, l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Avv. Salvatore Torchia