La Cassazione, con ordinanza n. 2357 del 24 gennaio 2024, ha stabilito che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale, il pagamento della sanzione è commisurato al pagamento dell’imposta di registro del primo anno.
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La Suprema Corte ha accolto il ricorso della contribuente senza rinvio ed ha riformato la sentenza di appello che aveva stabilito che le sanzioni andavano calcolate sull’imposta relativa all’intera durata del contratto.
Ha premesso che il DPR 131 del 1986, al terzo comma dell’art. 17, prevede che, per i contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta può essere assolta per l’intera durata del contratto ovvero annualmente,
sull’ ammontare del canone relativo a ciascun anno.
Ha poi chiarito, alla luce della giurisprudenza costituzionalmente orientata, che
la facoltà di optare per il pagamento in unica soluzione non modifica il carattere annuale del tributo relativo alle locazioni. Detta facoltà costituisce soltanto un incentivo per incamerare anticipatamente le imposte.
Ciò è tanto vero, ha aggiunto la Cassazione, che il carattere annuale del tributo è riconducibile al fatto che spetta il rimborso dell’imposta in caso di risoluzione anticipata del contratto.
La Cassazione quindi, sulla base delle superiori considerazioni, ha concluso che l’importo della sanzione da irriogare alla contribuente va ragguagliato all’imposta dovuta per la prima annualità di contratto.
Avv. Salvatore Torchia