La Cassazione, con la sentenza n. 2199 del 22 gennaio 2024, ha stabilito che nel giudizio tributario di secondo grado non possono essere introdotte domande nuove che modifichino l’oggetto della controversia.
Di conseguenza il giudice di appello ha il potere di dichiarare le domande nuove inammissibili d’ufficio, perché si tratta di questioni che sono sottratte alla disponibilità delle parti.
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La Suprema Corte ha chiarito che il processo tributario ha un oggetto rigidamaente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo. Pertanto, i motivi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio, costituiscono la causa petendi, rispetto all’invocato annullamento dell’atto con conseguente inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado.
Peraltro è l’art. 57 del dlgs n.546 del 1992 a porre dei paletti alla proponibiiita’ ,in appello, di nuove eccezioni e domande. Pertanto le parti possono soltanto ampliare le loro argomentazioni difensive rispetto a quelle adottate nel primo grado del giudizio.
Avv. Salvatore Torchia

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