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Infatti, si tratta di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito.
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In pratica la Cassazione ha affermato che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni, in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale, non sono sindacabili nel giudizio di legittimità.
Avv. Salvatore Torchia