La Cassazione, con ordinanza n.3097 del 22 febbraio 2024, ha stabilito che, se l’Ente è inadempiente, il giudizio di ottemperanza costituisce l’unico rimedio per l’attuazione delle sentenze tributarie.
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Siamo in presenza di una decisione molto interessante perché la Suprema Corte ha eliminato,per il contribuente, la possibilità di ricorrere al processo di esecuzione forzata, regolato dal codice di procedura civile, che in passato costituiva una valida alternativa.
Da oggi in poi, pertanto, il giudizio di ottemperanza costituisce l’unico rimedio per ottenere il dovuto e il contribuente non può piu’rivolgersi al giudice civile per avviare l’azione di esecuzione forzata.
Peraltro i giudici di legittimità hanno rilevato che il giudizio di ottemperanza presenta caratteristiche diverse rispetto al giudizio esecutivo civile dal quale si differenzia perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto quella di dare attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo.
Ed infatti il ricorso per l’ ottemperanza può essere proposto anche se la sentenza non è divenuta definitiva.
Avv. Salvatore Torchia