La Cassazione con ordinanza n. 6303 del giorno 8 marzo 2024, ha riconosciuto che in tema di riparto dell’onere della prova dell’inerenza dei costi all’attività, ai fini della loro deducibilità,  occorre aver piu riguardo del loro aspetto qualitativamente connesso all’attività stessa che non al loro diretto riferirsi a ricavi conseguiti.
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La Suprema Corte,  con l’ordinanza di cui sopra, ha respinto il ricorso erariale, ritenendo corretta la sentenza di secondo grado che non aveva legato il rilievo dell’inerenza alla sola diretta imputabilita ‘ dei costi ai ricavi.
E ciò alla luce della sua costante giurisprudenza con la quale si afferma che il contribuente è tenuto a dimostrare l’inerenza, intesa in termini qualitativi e
pertanto di compatibilità, coerenza e correlazione.
Di conseguenza, non ai ricavi in sé, ma all’attività imprenditoriale svolta.
 Avv. Salvatore Torchia 

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