La Cassazione, con ordinanza n. 8784 del 3 aprile 2024, ha stabilito che la domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, pur non comportando l’estinzione del giudizio se non perfezionata con la prova del pagamento integrale delle rate previste, comporta comunque l’inammissibilità del ricorso per effetto del venir meno dell’interesse ad agire del ricorrente.
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La Suprema Corte , con questa decisione, ha chiarito come non possa essere accolta l’istanza di estinzione del giudizio in quanto, nel caso in specie, non era stato provato l’integrale pagamento delle rate dovute con esplicita rinuncia al contenzioso.
In ogni caso aggiungeva che la sola presentazione della domanda della cosiddetta rottamazione, rilevava che era sostanzialmente venuto meno l’interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente.
Questa, infatti, aderendo alla definizione agevolata, aveva comunque assunto l’impegno a rinunziare al giudizio pendente . Di conseguenza questo comportamento giustificava la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Avv. Salvatore Torchia