La Cassazione, con ordinanza n.6289 del giorno 8 marzo 2024, ha chiarito che il contribuente può validamente eccepire la maturazione del termine di prescrizione della pretesa, sin dal primo grado del giudizio, nel ricorso introduttivo.
Inoltre non è necessario indicare un termine o un dies a quo specifico, spettando al giudice tributario tale accertamento di fatto.
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In pratica la Suprema Corte ha ricordato che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso.
Si tratta infatti di una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
Avv. Salvatore Torchia