La Cassazione, con ordinanza n.  10840 del 22 aprile 2024, ha chiarito che nel processo tributario d’appello non sono ammessi nuove eccezioni relative ai vizi d’invalidità della pretesa fiscale. Tuttavia il divieto non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese riguardanti i fatti costitutivi del credito tributario.
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La Suprema Corte ha voluto ribadire che è impedito alle parti solo di ampliare  l’oggetto del processo con l’introduzione di elementi nuovi che non sono stati sottoposti all’esame del giudice di primo grado. Ma non sono considerate eccezioni nuove quelle improprie o mere difese o le censure del contribuente che restano sempre proponibili.
Insomma le contestazioni non devono comportare nuovi elementi di indagine.
A titolo di esempio in secondo grado l’ Ufficio avrà la possibilità di eccepire  l’inammissibilita’ del ricorso di primo grado, proposto dal contribuente,  perché notificato oltre il termine di decadenza.
In questo caso, infatti,  non si tratta di una nuova eccezione, ma di una mera difesa che non introduce alcun nuovo tema d’indagine rispetto al giudizio di primo grado.
 
 Avv. Salvatore Torchia 

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