La Cassazione, con la sentenza n. 10587 del 18 aprile 2024, ha stabilito che il ricorso incidentale,  anche se qualificato come condizionato, presuppone la soccombenza.  Di conseguenza viene dichiarato inammissibile se la parte, che l’ha proposto, sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio di appello.
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In buona sostanza la Suprema Corte ha chiarito che la parte vittoriosa nel giudizio di merito non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice di appello, nel caso in cui queste domande ed eccezioni, di rito o di merito,  sono state ritenute assorbite.
Invece, li potrà riproporre, con appello incidentale,  nel caso in cui sono state rigettate, espressamente o implicitamente,  dal giudice di merito. Infatti, se c’è stato un mero assorbimento non vi è soccombenza della parte e l’inserimento di detti motivi rendono inammissibile il ricorso per difetto d’interesse.
                      Avv. Salvatore Torchia 

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