La Cassazione, con l’ordinanza n. 9646 del 10 aprile 2024, ha stabilito come, ai fini dell’applicabiiita’ della tariffa smaltimento rifiuti nelle utenze non domestiche, le somme vanno commisurate al tipo di attività per unità di superficie.
Di conseguenza la norma regolamentare, secondo cui la tariffa da applicare sulle utenze non domestiche è unica, non è legittima e va disapplicata.
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Si tratta di una decisione importante in quanto è stata trattata in pubblica udienza.
Infatti ormai vige il principio secondo il quale, vanno tenute in pubblica udienza, le cause che pongono un tema inedito su cui non si registrano precedenti nell’ambito della stessa Corte.
Nello specifico l’articolo 18 di un regolamento comunale ha previsto, fra l’altro, che la tariffa applicabile per ogni utenza non domestica sia ” unica” ,anche se le superfici, che servono per lo svolgimento della medesima attività, presentano differenti destinazioni d’uso e sono ubicate in luoghi diversi.
Orbene, i Consiglieri di Piazza Cavour hanno richiamato la normativa di riferimento ed hanno osservato che nella stessa veniva usata la locuzione
” tipologia di attività per unità di superficie “. Pertanto occorreva anzitutto risolvere la questione giuridica di ” unità di superficie “.
La Suprema Corte l’ ha intesa come un’area dotata di completa autonomia fisica e strutturale, materialmente separata da quella principale cui eventualmente accede per l’esercizio di attività a quest’ultima strumentale e funzionale.
In buona sostanza, deve trattarsi di un’unità immobiliare distinta e qualificata sia da una propria individualità strutturale, sia di una peculiare tipologia di attività.
In altre parole una cosa è il capannone, destinato all’attività principale di natura industriale nel settore manifatturiero, ed un’altra è l’area destinata a stoccaggio merci ed uffici. Va pertanto applicata una tariffa diversa commisurata al differente coefficiente di potenziale produttività di rifiuti, previsto dalle varie categorie tariffarie ed alla specificità del rifiuto prodotto.
Avv. Salvatore Torchia