La Cassazione, con l’ordinanza n. 16300 del 12 giugno 2024, ha stabilito che è nulla la notifica di un appello, da parte dell’agenzia delle entrate, presso il domicilio del difensore della controparte , se il plico è stato consegnato al portiere dello stabile e non è stata inviata la raccomandata informativa al destinatario.
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In pratica la notifica di un atto tributario o processuale, tramite il servizio postale con la procedura prevista per gli atti giudiziari, non si perfeziona nel caso di mancata consegna al destinatario, per temporanea assenza dell’interessato o di altri soggetti abilitati a riceverlo, se in sede giudiziaria non viene fornita la prova dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata che comunica l’avvenuto deposito presso l’ufficio postale.
Peraltro, per il perfezionamento della notifica, non è sufficiente provare solo l’avvenuta spedizione della raccomandata. Infatti, in base a quanto stabilito dalla legge n. 890 del 1982, la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante esclusivamente mediante la prova giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che, anche se non sottoscritto dalla parte, viene restituito al mittente.
Invero la notifica al soggetto momentaneamente assente, si perfeziona con l’invio della raccomandata informativa, che in caso di mancato ritiro si ha per avvenuta dopo il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, la quale produce l’effetto della conoscibilita’ dell’atto. Tuttavia serve allegare l’avviso di ricevimento.
L’omissione di questa produzione comporta la dichiarazione di illegittimità della notifica.
Questo obbligo vale non solo per la notifica a mezzo del servizio postale, ma anche tramite Ufficiale giudiziario, messo comunale, messo notificatore ecc.
Insomma, in caso di rifiuto a ricevere l’atto o mancanza di soggetti autorizzati, occorre l’invio della raccomandata con r.r. che dichiari l’avvenuto deposito o alla posta o alla casa Comunale.
Avv. Salvatore Torchia