La Cassazione,  con l’Ordinanza n.16812/2024, ha evidenziato che la cartella di pagamento è di per sé motivata, se reca il riferimento agli estremi
dell’avviso di accertamento, a cui fa riferimento,  regolarmente notificato.
Di conseguenza,  non necessita di alcuna motivazione o indicazione anche nel caso in cui la pretesa sia stata parzialmente versata ed erroneamente rimborsata dall’ufficio.
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In buona sostanza la Cassazione, accogliendo il ricorso dell’ufficio delle dogane, ha ribadito che la cartella di pagamento,  che fa seguito ad un atto impositivo regolarmente notificato al contribuente,  è sufficientemente motivata con la semplice indicazione degli estremi di tale atto.
Infatti lo stesso è messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa proprio in virtù dell’atto impositivo, da lui già conosciuto.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento conteneva gli estremi dell’avviso di rettific, regolarmente notificato al contribuente.  Pertanto non poteva ritenersi in alcun modo il difetto di motivazione dell’atto impugnato.
                   Avv. Salvatore Torchia

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