La Cassazione,  con l’ordinanza n. 16879 del 19 giugno 2024, ha ribadito che la mancata menzione del contributo unificato, sulla liquidazione delle spese di lite, non è motivo di correzione della sentenza.  Infatti questo contributo costituisce una obbligazione ex lege , gravante sulla parte soccombente, la cui restituzione è dovuta implicitamente, e senza necessità di correzione.
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La vertenza,  di cui alla superiore massima, concerne un errore materiale di cui la contribuente chiedeva la correzione.
Infatti,  nella sentenza emessa dalla C.T.R. della Lombardia, era stato disposto il pagamento delle spese vive di lite, quantificate in 200 euro, senza tuttavia aggiungere l’importo del contributo unificato corrisposto in sede di deposito del ricorso.
Il Supremo Collegio di Piazza Cavour ha rigettato l’istanza. Ha ricordato che, secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, il contributo unificato costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato,  gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese.
Con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidare autonomamente il relativo ammontare.
                           Avv. Salvatore Torchia 

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