La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19151 del giorno 11 luglio 2024, ha stabilito che le osservazioni difensive, presentate dal contribuente ad un avviso di accertamento emesso ” ante tempus”, cioè prima del trascorrere dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, non sanano la nullità dello stesso per mancato rispetto di tale termine.
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L’ inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni, decorrenti dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di constatazione, determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo emesso prima della scadenza del termine.
Tranne il caso che ricorrano specifiche ragioni d’urgenza che l’ufficio è tenuto a provare e che debbono sussistere al momento dell’emissione dell’atto.
Orbene, la Cassazione ha ritenuto che le eventuali osservazioni avanzate dal contribuente sono irrilevanti e non sanano la violazione del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa. Di conseguenza l’avviso di accertamento, emesso in violazione del termine, resta illegittimo.
Avv. Salvatore Torchia