La Cassazione,  con l’ordinanza n. 18424 del 5 luglio 2024, ha stabilito che non è ammessa la sanatoria della notifica inesistente di un atto processuale, affetta da una gravissima irregolarità, anche se la controparte si costituisce in giudizio.
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Questa decisione, anche se si riferisce alla notifica di un ricorso, tramite Pec, nel momento in cui non era ancora operativo il processo telematico tributario, può applicarsi a tutti i casi di notifica inesistente e quindi insanabile anche se la controparte si costituisce.
In effetti, in passato,  la Cassazione è stata un po’ ondivaga, perché ha ritenuto sanabile, per raggiungimento dello scopo, sia le notiche nulle sia quelle inesistenti.
E la stessa regola si è applicata alla notifica degli atti amministrativi.
Tuttavia, quest’ultima interpretazione,  è in linea con quanto stabilito dal legislatore con la recente riforma fiscale, ed in particolare, con le modifiche apportate,  dal decreto delegato n. 2019 del 2023, allo Statuto dei diritti del contribuente.
Invero l’art.1 del suddetto decreto ha espressamente sancito che la notifica irregolare degli atti tributari è sanabile, per raggiungimento dello scopo, se il contribuente propone ricorso.
Invece non è mai sanabile la notifica inesistente,  vale a dire quella che viene fatta al di fuori dello schema legale e che è pertanto affetta da una gravissima irregolarità.  Ciò alla luce dell’art. 7 sexies, aggiunto alla Statuto,  che disciplina i vizi di notifica degli atti fiscali.
                        Avv. Salvatore Torchia

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