La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13268 del 14 maggio 2024, ha chiarito che in tema di contenzioso tributario, il riferimento alla peculiarità della controversia, non appare idoneo motivo atto a sostenere validamente il capo di sentenza che disponga la compensazione delle spese di lite.
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La Suprema Corte è stata costretta a ribadire che la compensazione delle spese può essere disposta solo qualora sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ma esplicitamente indicate nelle motivazioni.
Infatti, con la riforma del processo tributario, a decorrere dal primo gennaio 2016, la regolamentazione delle spese processuali è contenuta nell’art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Questo così dispone: ” Le spese di giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, dalla Commissione Tributaria, soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.
In altre parole il giudice non può limitarsi a dichiarare l’esistenza di gravi motivi per compensare le spese del giudizio, come prima era ben possibile fare, ma questi motivi devono essere indicati specificatamente e non più espresse con una formula generica.
Avv. Salvatore Torchia