La Cassazione,  con l’ordinanza n. 21214, emessa il 30 luglio 2024, ha specificato che le operazioni di versamento su conto corrente possono essere usate con valore presuntivo verso tutti i contribuenti. Infatti sono quelle di prelevamento che hanno tale valenza solo nei confronti dei titolari di reddito d’impresa.
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La Suprema Corte ha, in pratica, chiarito che la presunzione legale, relativa alla disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, non viene meno all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014.
Ciò, stante che le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa. Mentre,  quelle di versamento,   operano nei confronti di tutti i contribuenti. Questi possono contrastarne l’efficacia dimostrando, in concreto,  che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta,  che provengono dalla vendita di un immobile o di altro, o sono irrilevanti.
Di conseguenza, anche all’indomani della pronuncia della Consulta,  resta invariata la presunzione legale, posta dall’art.  32 DPR n.600 del 1973, con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo.  Pertanto questi sarà onerato di provare, in modo analitico, l’estraneitaà di tali movimenti ai fatti imponibili.
  Avv. Salvatore Torchia 
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 21214 del 2024

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