La Cassazione, con l’ordinanza n. 22754 del 13 agosto 2024, ha riconfermato che l’opposizione all’atto di pignoramento, che si reputa illegittimo per effetto della omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento presupposta, è ammissibile e da proporsi dinanzi al giudice tributario. Infatti si tratta del primo atto con cui il contribuente ha notizia della volontà dell’ufficio di procedere alla riscossione di un credito tributario.
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Il Supremo Collegio col superiore provvedimento ha ricordato che , in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento, viziato perché non proceduto da una valida notifica della cartella di pagamento, è ammissibile e va proposto, ai sensi del d.lgs. n.546 del 1992, del d.p.r. n.602 del 1973 e dell’art. 617 c.p.c., davanti al giudice tributario.
Trattasi, infatti, del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un credito tributario.
La Cassazione ha aggiunto che, in questo caso, poiché si tratta di un atto idoneo a far sorgere l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., rientra nell’ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell’art.19 del d.lgs. n.546 del1992.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 22754 del 2024