La Cassazione, con l’ordinanza  n. 23570  del 3 settembre 2024, ha stabilito che la sentenza irrevocabile di assoluzione
(perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso), riguardante gli stessi fatti oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato anche nell’ambito di quest’ultimo giudizio.
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Si tratta di una decisione storica, basata sulle modifiche del d.lgls di revisione delle sanzioni n. 87 del 2024. In pratica gli ermellini hanno fatto riferimento al nuovo art.21bis del d.lgs. n.74 del 2000,  così rubricato ” Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione “.
Alla luce di tale ius superveniens, la Cassazione, decidendo nel merito e compensando le spese per tutti i gradi del giudizio, ha annullato definitivamente gli avvisi di accertamento impugnati.
        Avv. Salvatore Torchia 
Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ord. n. 23570 del 2024

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