La Cassazione, con la sentenza  n. 26061 del 4 ottobre 2024, ha chiarito che il pagamento del compenso al mediatore immobiliare è strettamente connesso alla conclusione dell’affare tra le parti.
Di conseguenza la provvigione non è dovuta  se il promissario acquirente ci ripensa e non compra la casa. E questo anche se il promittente venditore ha accettato la proposta irrevocabile di acquisto.
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In pratica la suprema Corte ha censurato la decisione di una Corte d’appello che non aveva preso in  considerazione la natura inderogabile dell’art. 1755 del c.c.
Infatti si tratta di una norma di ordine pubblico economico che fa sorgere il diritto alla provvigione soltanto quando si conclude l’affare. E l’affare si conclude solo quando si realizza il trasferimento del bene, volontariamente oppure coattivamente, dopo aver espletato l’azione di cui all’art.2932 c.c. con la quale si ottiene l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto.
In buona sostanza la Cassazione ha ritenuto vessatoria la clausola con la quale si stabilisce che la provvigione per l’agenzia è dovuta in una fase anteriore alla conclusione dell’affare cioè al momento in cui è accettata la proposta irrevocabile di acquisto.
       Avv. Salvatore Torchia 
Scarica la Sentenza in pdf: Cass. Civ. Sent. n. 26061del 2024

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