La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27522 del 23 ottobre 2024, ha stabilito che la delega per la firma di un avviso è valida anche senza il nome del delegato, è sufficiente la sua qualifica e senza indicazione della durata. Inoltre, sono ammessi anche gli ordini di servizio.
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La Suprema Corte, con la superiore decisione, ha ribadito il suo orientamento che attribuisce , alle disposizioni di cui all’art. n. 42 del dpr n. 600 del 1973, una funzione solo amministrativa cioè priva di intese di controllo e supervisione. In sostanza, con la sottoscrizione di un avviso di accertamento o di un altro atto, viene delegata solo la firma e non la funzione . In altre parole si tratta di un semplice decentramento burocratico ,senza rilevanza esterna , che circoscrive l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante.
Avv. Salvatore Torchia
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