La Cassazione, con la sentenza n. 37237 del 10 ottobre 2024, ha affermato che la causa di esclusione della punibilità, per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis c.p., non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità della società rispetto a quella penale della persona fisica che pone in essere il reato presupposto.

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In pratica la Suprema Corte ha messo in evidenza la natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica  che pone in essere il reato presupposto. Di conseguenza, l’esclusione della punibilità per la particolate tenuità del fatto, impedirebbe di irrogare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo ugualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Pen. Sent. n. 37237 del 2024

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