La Cassazione, con ordinanza n. 27639 del 24 ottobre 2024, ha chiarito che quando il giudice tributario annulla una cartella di pagamento, per qualsiasi causa, deve procedere, contestualmente, alla cancellazione dell’ipoteca nel caso in cui  questa fosse stata iscritta.

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Com ‘è noto l’Agenzia entrate riscossione, in forza dell’art. 77 del dpr n. 600 del 1973, ha il potere di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore . Tuttavia , se fin dal ricorso introduttivo, il contribuente ha chiesto, in caso di vittoria, la cancellazione dell’ipoteca, con l’annullamento della pretesa  l’Ufficio finanziario dovrà provvedere alla sua cancellazione.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 27639 del 2024

 

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