La Cassazione, con la sentenza n. 41956 del 14 novembre 2024, ha affermato che il reato di diffamazione, commesso attraverso trasmissioni radiotelevisive aggravato dall’attribuzione di un fatto qualificato, è di competenza del giudice ove si trova il luogo di residenza della persona offesa.
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La Suprema Corte è giunta a questa conclusione sulla base del contenuto della normativa vigente. Infatti, la legge n. 223 del 1990, prevede che il criterio speciale, di cui alla superiore massima, debba essere applicato ai reati di diffamazione, art. 593 comma 3 c.p., commessi attraverso una trasmissione televisiva aggravati dall’attribuzione di un fatto determinato. Si tratta di un criterio diretto ad agevolare l’esercizio del diritto di difesa, della persona offesa, che potrà ottenerne la tutela da parte del giudice più vicino al centro abituale dei suoi interessi.
Avv. Salvatore Torchia