La Cassazione, con la recente sentenza n. 29199 del 12 novembre 2024, ha chiarito che, chi acquista da un privato il locale adibito ad alloggio del portiere dello stabile condominiale, non è obbligato a rispettare tale vincolo. Può quindi intimare al condominio lo sfratto per finita locazione. Questo perchè, secondo la Cassazione, il vincolo di destinazione in perpetuo ad alloggio del portiere , di un immobile  di proprietà esclusiva, non rientra nella categoria delle obbligazioni cosiddette ” propter rem”, nelle quali c’è un legame indissolubile tra soggetto e bene.

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Si tratta di un’interessante sentenza che, evidentemente, riguarda i casi in cui, l’alloggio del portiere di un edificio, non sia di proprietà condominiale ma di proprietà esclusiva di uno dei condomini. Infatti, nel caso per il quale è intervenuta la Suprema Corte, era rimasto nella proprietà del costruttore e, in seguito al suo dissesto, era stata venduto all’asta. Orbene, il soggetto che aveva acquistato la portineria si era visto opporre dal condominio il vincolo di destinazione, in virtù della  locazione concessa dall’originario proprietario- costruttore di cui si faceva menzione anche nel regolamento condominiale. Il nuovo proprietario, allora, aveva intimato al condominio lo sfratto per finita locazione, chiedendone il rilascio. Il condominio si era opposto affermando che si trattava di abitazione del portiere prevista dal regolamento. Tribunale e Corte di appello avevano dato ragione al condominio, affermando che l’immobile era stato destinato ad alloggio del portiere e quindi sottoposto ad un vincolo reale. La Cassazione, come evidenziato, è stata di contrario avviso discostandosi da qualche  sua decisione precedente. Oltre a evidenziare che non si è in presenza di una obbligazione “propter rem”, in quanto non c’è un legame indissolubile tra soggetto e bene, ha aggiunto che non esiste una disposizione di legge che contempli l’obbligazione reale  tipica, di concedere in uso perpetuo un’unità immobiliare. Di conseguenza, il vincolo che aveva assunto il proprietario- costruttore, non poteva impegnare i successivi acquirenti. In buona sostanza, secondo la Cassazione, la portineria non è per sempre e l’immobile può essere acquistato con diversa destinazione.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica la sentenza in formato pdf: Cass. Civ. sent. n. 29199 del 2024

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