Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 30051 del 21/11/2024, hanno  stabilito che l’amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per  l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto, e non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimante annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto  impositivo viziato ed emettere, in sostituzione dello stesso, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa.

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Con questa decisione si  chiude un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. In pratica si tratta dell’esercizio dell’autotutela con la quale il Fisco avvia un procedimento di 2^ grado che ha per oggetto l’atto impositivo viziato.

Avv.Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. S.U. Sent. n. 30051 del 2024

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