La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27792 del 28 ottobre 2024, ha stabilito che solo genitori e figli possono costituire un fondo patrimoniale. Invece zii, nonni o altri parenti non possono usufruire di questo strumento di tutela.

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La Cassazione, con questa decisone, ha ricordato che il codice civile, laddove fa riferimento alla possibilità per i coniugi , ovvero per un terzo, di costituire un fondo patrimoniale nel quale far confluire beni vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, si rivolge unicamente alla famiglia cosiddetta “nucleare”, vale a dire a quella composta dai coniugi nonchè dai loro figli legittimi, naturali e adottivi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente. Deve, invece, considerarsi nullo, per difetto di causa, l’atto costitutivo del fondo patrimoniale il quale contempli la segregazione dei beni a vantaggio dei componenti della famiglia cosiddetta “parentale.” All’uopo, occorre evidenziare, come il fondo patrimoniale è inserito all’articolo 167 del codice civile.

Avv. Salvatore Torchia  

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cass. Civ. Sent. n. 27792 del 2024

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