La Cassazione, con l’ordinanza n. n. 27664 del 25 ottobre 2024, è giunta alla conclusione che l’illeggibilità della firma del consegnatario è irrilevante ai fini della validità della notifica dell’avviso di accertamento. Infatti, la consegna presso la sede o i locali dell’impresa, determina la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
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In sintesi la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui, ai fini della validità della notificazione, è irrilevante eccepire l’illeggibiità della firma di chi ha consegnato l’atto. Infatti l’omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità, Peraltro, una volta accertata che la consegna sia avvenuta presso la sede o i locali dell’impresa, la conoscenza dell’atto, da parte del destinatario, non può venir meno.
Avv. Salvatore Torchia
Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 27664 del 2024