La Cassazione, con sentenza n. 41238 del giorno 11 novembre 2024, ha stabilito che l’imprenditore, in crisi di liquidità e che non riesce a versare le imposte, può, a certe condizioni, sfuggire alla sanzione penale.

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In buona sostanza si tratta di un cambio di orientamento della giurisprudenza in applicazione della norma di favore introdotta col decreto legislativo n. 87 del 2024 attuativo della riforma fiscale. Invero il tema della crisi di liquidità e dei conseguenti omessi versamenti è da sempre molto dibattuto da dottrina e giurisprudenza perchè sono parecchie le imprese che, a causa di una temporanea crisi, non riescono a versare le imposte regolarmente denunciate. E la sanzione penale è da sempre uno spauracchio per i responsabili aziendali. Peraltro, anche in passato, il legislatore, nel 2000, aveva in effetti avuto l’intenzione di sanzionare soltanto le condotte più gravi, cioè quelle connotate da dolo e fraudolenza. Poi, alla luce dei numerosi omessi versamenti, aveva fatto marcia indietro. Ora, nel nuovo assetto, si è tornati all’approccio più favorevole. Infatti il decreto ora in vigore prevede per i reati di omesso versamento, oltre alla non punibilità per crisi di liquidità, l’esclusione della sanzione penale per chi inizia e rispetta il percorso di pagamento rateale , spostando inoltre al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi il momento di consumazione del reato.

 Avv. Salvatore Torchia

Scarica la Sentenza in formato pdf: Cassaz. Penale Sentenza n. 41238 del 2024

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