La Cassazione, con l’ordinanza n. 32255 del 13 dicembre 2024, ha stabilito che, quando sia stata stipulata tra il Comune e il proprietario una convenzione per la sopraelevazione del fabbricato, successivamente venduto, non è consentito riqualificare questa cessione come vendita di un’area edificabile. Di conseguenza l’Agenzia delle Entrate non può pretendere somme a titolo di plusvalenza.

==================================================

La vertenza trae origine da un avviso di accertamento, relativo al pagamento di una somma a titolo di Irpef, col quale l’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente una mancata dichiarazione della plusvalenza realizzata in dipendenza della vendita di un  fabbricato. L’accertamento veniva impugnato deducendo che si trattava della vendita di un fabbricato. posseduto da oltre cinque anni, sul quale era stata autorizzata una sopraelevazione. Mentre la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso , quella di secondo grado dava ragione all’Ufficio sostenendo che, in virtù della sopraelevazione, si trattava della cessione di un’area edificabile, stante che la maggiore volumetria proveniva da un’area edificabile. La Cassazione, invece, accoglieva il ricorso del contribuente e, decidendo nel merito, annullava la pretesa erariale. Stabiliva infatti che, in materia di imposta sui redditi, sono redditi diversi, soggetti a tassazione separata, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e, quindi, già edificati.

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 32255 del 2024

Add Your Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.