La Cassazione, con l’ordinanza n. 24363 del giorno 11 settembre 2024, ha chiarito che i valori minimi dei parametri, di cui al d.m. n. 37 del 2018, hanno carattere inderogabile e pertanto, nella liquidazione delle spese di lite, il giudice tributario non può andare al di sotto di essi rispetto al valore della causa.

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Il Collegio Supremo ha ricordato ai giudici di merito che,  con la riforma del processo tributario, a decorrere dal primo gennaio 2016, le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistono   gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Insomma non può essere usata più la vecchia formula di ” Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio. Ha ricordato altresì che non è consentita la liquidazione di importi con una riduzione superiore al 50%  dei parametri medi così come stabilito dall’art. 4 comma 1 del d.m. n. 55 del 2014. Tra le righe dell’ordinanza si legge che non sono derogabili i valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo del dm n. 55 del 2014 come modificato da dm n. 37 del 2018 .

Avv. Salvatore Torchia

Scarica l’Ordinanza in formato pdf: Cass. Civ. Ordinanza n. 24363 del 2024

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