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Data: Tue, 26 Aug 2014 11:50:52 +0200
Oggetto: partecipazione alla consultazione pubblica per la modifica della giustizia

Nell’intento di partecipare propositivamente alla consultazione pubblica indetta dal Ministero, si allegano note predisposte dal socio avv. Giovanni Rosario Patti riguardo una emenda alle norme sul procedimento di sfratto e di esecuzione per rilascio, con riguardo specifico alla notifica al conduttore, poi resistente nel procedimento esecutivo.
Con l’auspicio di un ottimo e proficuo lavoro, si porgono distinti saluti.

avv. Giovanni Battiato – segretario dell’Associazione Forense Acese

Norma attuale del c.p.c. (art. 660)Proposta di modificaRatio
Forma dell'intimazione.

[I]. Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto].

[II]. Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.

[III]. La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7, deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663.

[IV]. Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice (2) può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.

[V]. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.

[VI]. Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato.

[VII]. Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione.
Forma dell'intimazione.

[I]. Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate esclusivamente nell’immobile locato che costituisce a tutti gli effetti domicilio eletto, o in quello a pena di inefficacia contrattualmente indicato per iscritto, o unilateralmente dal conduttore successivamente modificato e comunicato al locatore altrettanto per iscritto.

[II]. [Abrogato]

[III]. La citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7, deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663.

[IV]. Tra il giorno della notificazione dell'intimazione e quello dell'udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il giudice può, su istanza dell'intimante, con decreto motivato, scritto in calce all'originale e alle copie dell'intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione.

[V]. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza.

[VI]. Ai fini dell'opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell'intimato.

[VII]. [Abrogato]
La modifica proposta ha lo scopo principale di recuperare l’immobile nel più breve tempo possibile, ponendo rimedio alle deprecabili situazioni di un conduttore che abbandona l’immobile e che poi deve essere ‘ricercato’ per poter compiere le notifiche per ottenere non tanto e non solo il provvedimento di convalida ma anche e soprattutto, per poter notificare gli atti esecutivi per poter riottenere l’immobile.

Il tenore della modifica è quello di far leva sul rapporto fra conduttore e immobile locato, che non può non esservi, essendo poco concepibile una locazione per un non uso.

Per tanto, non è possibile che il locatore poi abbandoni l’immobile non restituendo le chiavi di esso, e si debba addirittura andare a effettuare una notifica a mani proprie allo stesso, non essendo possibile addirittura nemmeno compiere una notifica a un domicilio eletto.

Correlativamente viene abrogata la previsione di contiguità fra dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del locatore nella sede del giudice adito, stanti anche le previsioni delle comunicazioni telematiche in materia processuale che rendono quantomeno obsolete dette norme.

E altrettanto viene abrogata la necessità di notifica a mani proprie, per via della specifica previsione del domicilio eletto che ciò non rende più considerevole (nel senso che si presuppone che il locatore abbia modo di ricevere la notifica comunque, altrimenti provvedendo egli stesso a indicare contrattualmente un diverso domicilio o a unilateralmente modificarlo in corso di locazione).
Norma attuale del c.p.c. (art. 605)Proposta di modificaRatio
Precetto per consegna o rilascio

[I]. Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

[II]. Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
Precetto per consegna o rilascio

[I]. Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, salvo quella della notifica, che va fatta in riferimento a quanto previsto dal comma primo dell’art. 660, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

[II]. Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
A fini acceleratori (e soprattutto di restituzione di quanto ormai a restituirsi per la convalida del giudice), proprio in relazione a detto rapporto conduttore-immobile essendosi reso quest’ultimo per legge il domicilio eletto dal conduttore ai fini del rilascio, il tutto temperato con la possibilità di modificare ciò ma per iscritto (anche se fosse contratto orale) e con atto recettizio (e cioè comunicato al conduttore), altrettanto di questo ci si dovrà avvalere in sede esecutiva.
Norma attuale del c.p.c. (art. 608)Proposta di modificaRatio
Modo del rilascio.

[I]. L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.

[II]. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
Modo del rilascio.

[I]. L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso, che va fatta in riferimento a quanto previsto dal comma primo dell’art. 660, con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà.

[II]. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
Identica all’ultima detta

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