La Cassazione, con Sentenza della 2 Sezione penale n.11959, dep. il 10/04/2020, ha chiarito che integra il delitto di appropriazione indebita la sottrazione definitiva di “files” o “dati informatici” attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato all’agente per motivi di lavoro e restituito “formattato”.
Tali dati informatici, infatti, per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità, sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale.
Salvatore Torchia