Ai fini dell’accertamento di tributi locali, di cui  al termine decadenziale di cinque anni come previsto dalla legge n. 296/2006, non trova applicazione, data la natura  sostanziale e non processuale dell’avviso, il principio della scissione del termine per la notifica tra notificante e destinatario. Peraltro l’avviso di accertamento ha carattere recettizio.
Pertanto l’ avviso di accertamento dovrà giungere al contribuente entro il termine prescritto (che per i tributi locali è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’ omesso pagamento), non bastando la sola consegna di esso all’agente postale entro tale data.
Questo è quello che si evince dalle motivazioni della sentenza n. 431/11/2020 emessa dalla C.T.P. di Napoli.
Quanto deciso dalla suddetta C.T.P. costituisce ormai giurisprudenza costante e consolidata e si applica a tutti gli atti non processuali.
In buona sostanza tutti gli atti amministrativi, e di tale natura  sono gli avvisi di accertamento, debbono essere notificati entro il rispettivo termine di scadenza ed entro tale termine devono pervenire al destinatario o comunque giungere nella sua sfera, esplicando così appieno la loro recettizietà.
Il termine viene invece rispettato, con la sola  consegna dell’atto all’agente postale o al messo notificatore, se si tratta  di un atto processuale.

Salvatore Torchia

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