Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8240 del 28 aprile 2020, hanno statuito che in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dall’art. 1,comma 11 della legge n. 249 del 1997, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito.
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Si tratta di una decisione su una questione di particolare importanza in quanto non è raro il caso del ricorso al procedimento monitorio e la giurisprudenza non era univoca sull’obbligatorietà, anche in questo caso, del previo tentativo di conciliazione.
La Cassazione, pertanto, per dirimere ogni contrasto, ha stabilito il suddetto principio decidendo appunto a Sezioni Unite.
Sentenza Cass. Civ. S.U. n. 8240/2020
Salvatore Torchia