Con Sentenza n. 6860 del 2020 la sezione V della Corte di Cassazione ha riconfermato che nel processo tributario non sussiste un litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore laddove il contribuente ricorra, sia con domanda avente ad oggetto l’esistenza stessa del credito sia riguardante la regolarità o validità degli atti esecutivi, contro l’agente riscossore ovvero contro l’ente impositore.
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La Cassazione si è dovuta nuovamente pronunciare su un ricorso intentato da un contribuente stante che la C.T.R. siciliana aveva rimesso la causa alla C.T.P. perché aveva ritenuto non rispettato il contraddittorio processuale tra il Concessionario, che era stato chiamato in giudizio, e l’Agenzia dell’Entrate, che invece non era stata chiamata.
La Suprema Corte, di conseguenza, ha dovuto ribadire il principio, già sancito delle SS.UU. con la nota sentenza n. 16412/2017, secondo il quale il contribuente che decida di impugnare la cartella emessa dal concessionario, eccependo sia la mancata notifica o/e anche l’invalidità degli atti presupposti, ha la possibilità di scegliere chi citare in giudizio e cioè il concessionario stesso o l’ente impositore non sussistendo litisconsorzio necessario.
Sarà semmai onere del Concessionario o dell’Ente Impositore chiamare in giudizio l’altro per andare indenne dalle eventuali conseguenze della lite.
Peraltro detta problematica era stata già affrontata dalla Cassazione con la sentenza n. 8295 del 2018.
E’ inoltre il caso di evidenziare come la Cassazione, nel caso trattato in cui ha accolto il ricorso di parte, ha specificato che l’eventuale chiamata di terzo da parte del Concessionario che intenda coinvolgere l’Ente Impositore, o viceversa, dovrà comunque avvenire, a pena di decadenza, nell’ambito di una tempestiva costituzione in giudizio della stessa resistente. Così come da giurisprudenza costante e consolidata, ex multis Cass. 9250/2019.
Cass. Civ. Sez. V Sent. n. 6860 del 2020
Salvatore Torchia